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L'Agenzia delle Entrate (Risposta 88/2026) conferma l'autonomia soggettiva del Gruppo IVA: il credito IVA maturato dal Gruppo non può essere usato per compensare i debiti (contributi, ritenute o altre imposte) delle singole società partecipanti.

  • Il principio: Essendo il Gruppo un soggetto passivo unico e distinto, i suoi crediti restano segregati nel proprio perimetro fiscale.
  • Limiti al rimborso: Restano valide le restrizioni dell'Art. 30 DPR 633/72; il rimborso è ammesso prioritariamente solo per l'IVA su beni ammortizzabili.
  • Impatto: Le aziende partecipanti non possono abbattere i propri debiti fiscali usando l'eccedenza generata dal Gruppo.