L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'interpello n. 50 del 25 febbraio 2026, ha fornito un importante chiarimento circa il rilascio del Certificato di Regolarità Fiscale (DURF) in caso di operazioni straordinarie.
Il caso: la beneficiaria neocostituita
Il dubbio riguardava la possibilità per una società nata da una scissione mediante scorporo (ex art. 2506.1 c.c.) di beneficiare dell'anzianità fiscale della società scissa per soddisfare il requisito dei tre anni di attività, necessario per ottenere l'esonero dai controlli negli appalti (art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997).
La decisione dell'Agenzia
Nonostante la natura neutrale dell'operazione, l'Agenzia ha stabilito che:
Niente "trascinamento" dell'anzianità: La società beneficiaria non può computare il periodo di attività della scissa.
Motivazione: La società scissa, a differenza della scissione totale, non si estingue ma prosegue la propria attività. Pertanto, le posizioni giuridiche soggettive legate al profilo storico-fiscale non si trasferiscono alla nuova entità.
Le conseguenze per le imprese
Le società beneficiarie di uno scorporo che operano in appalti superiori a 200.000 € (con prevalente utilizzo di manodopera) dovranno affrontare i seguenti oneri per i primi tre anni:
Obbligo di versamento delle ritenute tramite modelli F24 distinti per singolo committente.
Divieto di compensazione delle ritenute con i propri crediti d'imposta.
Obbligo di consegna della documentazione (F24 e liste nominative lavoratori) al committente entro 5 giorni lavorativi, pena la sospensione dei pagamenti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
